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Disegno di legge regionale - 1999

LA SICILIA è una delle pochissime regioni italiane senza una legge che regoli le attività di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale.

Cooperazione Internazionale Sud Sud ha predisposto il testo di legge qui di seguito riportato e lo ha offerto alle forze politiche dell’Assemblea Regionale (il Consiglio Regionale della Sicilia) come base per l’avvio del dibattito.

Ad oggi, la proposta del CISS è stata sottoscritta da deputati di Rifondazione Comunista e dei DS.


Relazione introduttiva:

Già da molti anni l'Italia si è dotata degli strumenti normativi destinati a garantire la realizzazione di ordinate attività di cooperazione internazionale allo sviluppo; in ciò il nostro Paese è ben allineato con i principali paesi occidentali, con l'Unione Europea e con le indicazioni delle Nazioni Unite che vedono nella cooperazione internazionale un indispensabile strumento "…di solidarietà tra i popoli e di piena realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo" (art. 1, legge n° 49 del 26/02/87).

Anche in questo specifico ambito da diversi anni è però emersa la necessità di un ruolo specifico delle autonomie locali e delle regioni in particolare. Oramai tutti i principali organismi internazionali vedono nella cosiddetta "cooperazione decentrata" una grande possibilità di diretto collegamento solidale e di dialogo pacifico tra i popoli, tra aree geografiche affini, tra società civili.

A tal fine la grandissima maggioranza delle Regioni italiane si sono già dotate di legislazioni regionali specifiche per la cooperazione internazionale allo sviluppo.

La Sicilia, in particolare, può aspirare ad assumere il ruolo di regione europea leader nella promozione dell'integrazione (sociale, economica, dei diritti) tra i popoli che si affacciano sulle sponde Nord e Sud del Mediterraneo, recuperando così il suo ruolo storico di terra d'incontro, di scambio e di reciproca conoscenza; ciò potrà rappresentare anche una fondamentale opportunità di crescita di nuove occasioni di sviluppo e impiego nel suo territorio, ipotizzabili solo tramite una forte integrazione nel suo spazio naturale di riferimento: il Bacino del Mediterraneo.

Nasce così da queste considerazioni la necessità che anche la Regione Siciliana si doti degli strumenti normativi che possano favorire e assecondare un suo nuovo ruolo internazionale in cui si coniughino solidarietà ed economia, sviluppo reciproco e interscambio culturale, nello spirito della costruzione di nuove relazioni tra i popoli.

Il presente disegno di legge si propone di colmare la lacuna esistente su questi temi nella legislazione regionale, consentendo quindi di dotare anche la regione siciliana, e con essa gli enti locali, le forze economiche e sociali, le organizzazioni del "terzo settore", le istituzioni culturali della Sicilia, di uno strumento di ampliamento di potenzialità operative condotte in partenariato con i paesi esteri, ed in particolare con i paesi più sfavoriti del nostro, con riferimento prioritario, per ragioni che non è necessario spiegare, a quelli dell'area mediterranea.

La proposta di legge qui presentata è stata concepita tenendo presente il quadro normativo nazionale relativo alla cooperazione internazionale, che è attualmente in divenire, essendo un testo di riforma della legge-base del settore (la 49 del 1987) già stato approvato al Senato. Il disegno di legge fa quindi riferimento alla "legislazione nazionale" e non ad un testo specifico in procinto di essere modificato, ma soprattutto - dal punto di vista sostanziale - accoglie alcuni principi e formulazioni contenuti nel testo nazionale di riforma, con particolare riferimento proprio ai contenuti della cooperazione "decentrata".

Passiamo quindi direttamente ad analizzare alcune delle scelte proposte dal disegno di legge.

All'Art. 1 vengono descritte le finalità della legge proposta, che si pongono in accordo con quanto detto all'inizio sul ruolo della cooperazione internazionale. Si tratta di consentire interventi della regione sul suo stesso territorio e sul territorio dei paesi non comunitari e cosiddetti "in via di sviluppo".

Per evitare quest'ultima dicitura, che francamente sembra oggi molto poco rispondente alla realtà di questi paesi, spesso posti su un pericoloso declivio di ulteriore sottosviluppo, piuttosto che sulla via dello sviluppo, ma anche per evitare del tutto il riferimento ad un concetto quale quello di "Sviluppo", che le scienze sociali hanno ormai definitivamente messo in discussione contestando l'esistenza di un unico modello di sviluppo coincidente con quello dei paesi come il nostro, e - ancora - al fine di evitare locuzioni di tipo geografico prive di reale significato intrinseco, quali ad esempio "paesi del sud del mondo" (basti pensare all'Albania, che è decisamente a nord ma di certo più bisognosa di interventi rispetto a molti paesi del "sud") o locuzioni dal sapore ormai dispregiativo come "paesi del terzo mondo", si è preferita una dicitura neutra anche se generica, quale quella di "paesi terzi".

Gli interventi previsti devono porsi gli obiettivi elencati al §3 ed essere impostati nell'ottica della diffusione della cultura della pace e della cooperazione tra i popoli, come specificato ai §§ 4 e 5 e come limite all'uso delle risorse stabilito al §6. Gli interventi inoltre devono inoltre favorire la partecipazione democratica dei soggetti destinatari (§7).

Per quanto riguarda i soggetti attivi, la legge prevede sia interventi diretti da parte della regione che iniziative realizzate con la collaborazione di altri soggetti (§2). Come specificato in questo articolo e più volte richiamato nel testo della legge, tutti gli interventi devono essere concepiti nell'ambito delle norme, dei criteri e degli indirizzi degli atti nazionali, comunitari e internazionali di riferimento.

L'Art. 2 specifica l'oggetto degli interventi realizzabili, distinguendoli in interventi di carattere ordinario (§1), che hanno per oggetto lo studio di progetti, l'apporto di personale qualificato, la formazione, il sostegno alle iniziative delle Organizzazioni Non Governative, progetti per l'infanzia, per la condizione femminile, per le minoranze, per la tutela dei diritti umani e l'educazione sui temi dello sviluppo, della pace e della cooperazione internazionale, e interventi straordinari (§2), da attuare in caso di situazioni di emergenza soprattutto alimentare nei paesi destinatari. Questi ultimi vengono ulteriormente specificati all'Art.8.

La legge proposta intende dare alla regione non solo un ruolo direttamente attivo nelle politiche di cooperazione, ma anche un compito di coordinamento complessivo delle iniziative in questo campo che promanino da tutti i soggetti aventi sede sul territorio regionale. Come è facile intuire quello del coordinamento è un compito centrale, a fronte del fatto che spesso proprio lo scollegamento e la dispersione degli interventi, il mancato confronto delle metodologie e la scarsa riflessione sui risultati raggiunti finiscono con il vanificare buona parte degli sforzi, specie in un campo di così vaste potenzialità.

L'Art.3 stabilisce quindi questo compito di coordinamento, concretizzato anche con il sostegno (finanziario e tecnico) da parte della regione alle iniziative assunte dal mondo associativo, dalle istituzioni culturali, dai soggetti economici, dagli enti locali (§1, 4 e 6).

In questo compito di coordinamento, orientamento e sostegno, la Regione può anche decidere (§3) di sostenere direttamente, anche al di là dei singoli progetti, le attività delle Organizzazioni Non Governative specificamente operanti nel campo della cooperazione internazionale allo sviluppo.

E' chiaro che per risultare efficace, tale funzione di stimolo e coordinamento deve risultare da una attenta programmazione degli interventi. L'Art.4 si propone di stabilire le regole di questa programmazione, cui partecipano anche gli organi consultivi e tecnici specificamente previsti dalla proposta di legge (Artt. 9, 10 e 11).

L'attività di cooperazione internazionale deve porre fortemente l'accento sulla risorsa umana. Gli articoli 5, 6 e 7 si propongono di predisporre gli strumenti per favorire la formazione e la diffusione culturale, nonché la condivisione delle esperienze, nel campo della cooperazione internazionale.

In particolare, all'Art. 5 ci si propone di sostenere iniziative di tipo culturale anche all'interno dell'abito scolastico; all'Art. 7 ci si propone di sostenere iniziative di formazione specifica destinata agli operatori del settore, tanto italiani che cittadini dei paesi terzi. All'Art. 6 invece si propone di istituire uno specifico Archivio-Osservatorio sulle esperienze, le pratiche e la documentazione specifica del settore, che abbia anche compiti di diffusione delle conoscenze e che operi di concerto con le strutture nazionali con analoghe finalità

Gli interventi straordinari, come si accennava, devono essere regolati a parte, a causa proprio della loro finalità, legata alle situazioni di emergenza. L'Art.8 ne specifica l'oggetto: raccolta di fondi, fornitura di generi di prima necessità, assistenza sanitaria, cooperazione tecnica, diffusione di informazione sull'emergenza, partecipazione ad interventi d'emergenza di altri soggetti locali o delle organizzazioni internazionali.

La competenza a deliberare gli interventi d'emergenza è demandata alla Giunta Regionale, nell'ambito degli stanziamenti specifici previsti dalla programmazione regionale. Nel caso di interventi indifferibili il Presidente della Regione può assumere l'iniziativa fino all'occorrenza di una cifra d'intervento stabilita dalla legge stessa in 100 milioni di lire.

Anche nel caso degli interventi d'emergenza, la Regione può agire direttamente o d'intesa con gli altri soggetti attivi della cooperazione internazionale o per il tramite di questi, con un ruolo specifico da riservare alle Aziende Sanitarie.

Gli strumenti operativi di cui la Regione deve dotarsi per garantire tempestività ed efficacia degli interventi, nonché i necessari livelli di riflessione su di essi, sono descritti agli articoli 9, 10 e 11.

Il principale organo di consulenza, cui è richiesto di esprimere anche pareri obbligatori, è il Comitato Tecnico Scientifico (Art.9). La proposta è di costituire una struttura agile, di 5 membri in tutto, ma fortemente qualificata, e che possa sinteticamente rappresentare i punti di vista e gli apporti di conoscenza dei soggetti attivi nella cooperazione internazionale. Il comitato si esprime sulla programmazione e sulla valutazione annuale delle attività intraprese nell'ambito delle finalità della presente legge, nonché su tutte le altre questioni connesse a tali attività, con il compito anche di proporre delle priorità. Inoltre, visto il carattere specifico delle iniziative nell'ambito della cooperazione proposte dalle imprese, di cui all'Art. 12, esprime obbligatoriamente un parere anche su di esse.

Il comitato si avvale come supporto conoscitivo dell'archivio regionale di cui si è detto, alle cui attività sovraintende, e come supporto operativo dell'ufficio tecnico descritto all'articolo successivo, nonché delle consulenze eventuali determinate dalla presidenza della regione (Art.10, § 4).

L'Ufficio Tecnico ora richiamato (Art. 10), composto sulla base di una forte qualificazione specialistica nelle discipline che più comunemente intervengono nel campo, svolge tutti i compiti amministrativi derivanti alla Regione dalla applicazione della presente legge, supportando in tal senso la Giunta e il Comitato Tecnico Scientifico e offrendo la propria collaborazione tecnica ai soggetti attivi nella cooperazione internazionale.

Infine, la concertazione, gli indirizzi, la valutazione degli interventi svolti, la definizione delle priorità che devono porsi alla base della programmazione regionale e dell'azione di tutti i soggetti, trovano un proprio specifico ambito di discussione e confronto nel Forum annuale di cui all'Art. 11, promosso dall'Assemblea Regionale, ed eventualmente convocabile sotto forma di specifici gruppi di lavoro d'approfondimento.

Tra i soggetti attivi o attivabili nell'ambito della cooperazione internazionale un ruolo particolare si vuole accordare alla cooperazione tra imprese, soprattutto nell'ambito mediterraneo, proprio con lo scopo di tessere reti di relazioni economiche basate su vincoli di solidarietà, anche nell'ambito di iniziative normalmente tese a generare profitto. Tali iniziative vengono sostenute dalla Regione sia tecnicamente (§1), sia con un programma di interventi specifico (§3). Le singole iniziative proposte dalle imprese vengono esaminate dal Comitato Tecnico Scientifico, prima di essere deliberate dalla Giunta Regionale (§5).

L'Art.13 prevede la partecipazione della Regione alle iniziative comunitarie nelle materie della presente proposta di legge ed attività specifiche derivanti da tale partecipazione.

Gli ultimi due articoli della proposta, infine, prevedono rispettivamente la predisposizione di un regolamento (Art. 14) che disciplini le procedure specifiche derivanti dall'applicazione della legge, e (Art. 15) le regole per il finanziamento della legge stessa.

 
Disegno di legge
Norme in materia di cooperazione con i Paesi terzi e di collaborazione internazionale” - ottobre 1999

Art. 1 - Finalità
1 - La Regione, al fine di promuovere la cultura della pace e della solidarietà tra i popoli, specie nell’ambito della regione mediterranea, partecipa alle attività di cooperazione allo sviluppo ed ai progetti di collaborazione internazionale in conformità con gli indirizzi, i criteri ed i vincoli stabiliti dalla normativa nazionale, e tenendo conto degli orientamenti e degli atti comunitari ed internazionali in materia.

2 - Per le finalità di cui al comma precedente, la Regione promuove iniziative sul territorio regionale nonché, nel rispetto dei limiti posti dalle leggi dello Stato e ai sensi della normativa nazionale in materia di cooperazione allo sviluppo, sostiene, promuove e realizza interventi di aiuto e cooperazione con e nei Paesi non facenti parte dell’Unione Europea (ai fini della presente legge denominati Paesi terzi), anche in relazione ad eventi eccezionali causati da conflitti armati o calamità naturali. Tali iniziative e interventi possono essere concepiti e realizzati con la collaborazione degli enti locali della regione, con le associazioni del volontariato e con altri soggetti pubblici e privati, secondo le norme contenute nella presente legge.

3 - Le iniziative e gli interventi di cui al comma 2 sono rivolte alle seguenti finalità :

  • il soddisfacimento dei bisogni primari e in primo luogo la salvaguardia della vita umana ;
  • l’autosufficienza alimentare
  • la valorizzazione delle risorse umane ;
  • la conservazione del patrimonio ambientale
  • l’attuazione e il consolidamento dei processi di sviluppo endogeni e la crescita economica, sociale e culturale dei Paesi Terzi
  • il miglioramento della condizione dell’infanzia ed il sostegno della promozione della donna.
  • l’interscambio formativo e culturale e la valorizzazione del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla cultura delle minoranze
  • la salvaguardia dei diritti umani, così come delineati nelle convenzioni internazionali sottoscritte dal nostro paese.


4 - La Regione, in coerenza con le norme, le dichiarazioni internazionali e i principi costituzionali che sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, riconosce la pace come diritto fondamentale dei popoli e condizione irrinunciabile per il progresso civile, sociale ed economico.

5 - In attuazione di tali principi, la Regione interviene al fine di favorire il radicamento nella comunità siciliana della cultura della pace e della salvaguardia dei suoi presupposti, quali le libertà democratiche, i diritti umani, la non violenza, la solidarietà, la cooperazione e l’educazione allo sviluppo sostenibile e alla cooperazione sovranazionale, come essenza stessa delle relazioni con i popoli di altri paesi. La Regione inoltre diffonde tali principi come presupposto e contenuto del rapporto con le persone provenienti da Paesi terzi presenti sul territorio regionale a qualunque titolo.

6 - Gli stanziamenti regionali per la cooperazione e la solidarietà con i Paesi terzi non possono essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per finanziare attività di carattere militare o paramilitare, o comunque a sostegno di operazioni militari.

7 - Le iniziative di cooperazione e collaborazione internazionale della Regione saranno prevalentemente finalizzate alla creazione ed al rafforzamento di processi di democratizzazione e al rafforzamento delle istituzioni locali e dei servizi al territorio, nonché di forme di partecipazione associativa della società civile dei Paesi terzi ed allo sviluppo economico a livello locale, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, al cooperativismo ed all’artigianato.

Art. 2 - Ambiti di intervento
1 - Nell’ambito e per le finalità della presente legge, nel rispetto dei vincoli stabiliti dalle leggi e normative nazionali, la Regione realizza proprie iniziative, sostiene quelle di altri soggetti pubblici, privati e di volontariato, avanza proposte agli organi nazionali competenti in materia di cooperazione internazionale e partecipa alle iniziative promosse da tali organi e dall’Unione Europea, principalmente in ordine alle seguenti attività di cooperazione :

  • l’elaborazione di studi e la realizzazione di progetti di sviluppo e l’attuazione di iniziative, anche di carattere finanziario, atte al conseguimento delle finalità di cui all’art.1
  • l’impiego di personale qualificato per compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio di cooperazione allo sviluppo
  • la formazione professionale e la promozione sociale dei cittadini dei Paesi terzi, in loco come in Italia e nell’Unione Europea, anche al fine di favorirne il rientro nei Paesi d’origine, l’inserimento sociale in Italia e nell’Unione Europea o la partecipazione ai programmi di cooperazione con Paesi terzi ; la formazione, altresì, di personale italiano destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo
  • il sostegno alla realizzazione di progetti e interventi ad opera di organizzazioni non governative idonee, anche tramite l’invio di volontari e di proprio personale nei Paesi terzi
  • l’attuazione di interventi specifici per migliorare la condizione dell’infanzia, per assicurare un’effettiva tutela dei diritti umani nonché per promuovere lo sviluppo culturale e sociale della donna attraverso la sua diretta partecipazione ai processi decisionali e politici nei Paesi terzi
  • l’attuazione di interventi specifici per migliorare la condizione delle minoranze etniche e linguistiche dei Paesi terzi, al fine di sostenerne la partecipazione sociale e politica e di contribuire alla valorizzazione delle culture
  • la promozione di programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell’ambito scolastico, e di iniziative volte all’intensificazione degli scambi culturali tra l’Italia e i Paesi terzi, con particolare riguardo a quelli tra i giovani.


2 - La Regione partecipa altresì agli interventi straordinari destinati a fronteggiare casi di calamità e situazioni di denutrizione e di carenze igienico-sanitarie che minacciano la sopravvivenza di popolazioni e ad alleviare le sofferenze di popolazioni di paesi terzi in cui sia compromessa la sicurezza alimentare. A tal fine la Regione può fornire anche direttamente beni ed attrezzature nonché personale specializzato sia volontario, sia messo a disposizione dagli enti strumentali e territoriali della regione.

Art. 3 - Coordinamento e sostegno delle iniziative a livello regionale

1 - La Regione sviluppa la cooperazione decentrata promuovendo e sostenendo l'iniziativa di soggetti (Organizzazioni Non Governative ed altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale, imprese sociali, università, istituti di formazione, ricerca ed informazione, imprese di pubblico servizio ed altri enti pubblici territoriali, organizzazioni sindacali di categoria, comunità di immigrati, istituti di credito e finanziarie regionali, cooperative ed imprese, con particolare riguardo a quelle artigiane, piccole e medie) presenti sul territorio della Regione, anche in associazione tra di loro, e ponendoli in relazione con i soggetti dei paesi terzi.

2 - La Regione può attuare i propri interventi direttamente, attraversi i propri uffici o quelli degli enti strumentali della Regione, o, previa convenzione, con i soggetti di cui al comma precedente. Tali convenzioni sono stipulate dal Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta stessa. La Regione partecipa inoltre ad attività promosse e sostenute di concerto con altre regioni italiane e con gli organi nazionali competenti per la cooperazione allo sviluppo.

3 - La Regione può erogare, secondo modalità e termini da determinarsi con regolamento di attuazione, contributi annui alle organizzazioni non governative, operanti in Sicilia nel campo della cooperazione con i paesi terzi e che abbiano ottenuto il riconoscimento di idoneità di cui all'articolo 28 della Legge 26 febbraio 1987, n.49.

4 - La Regione può inoltre contribuire finanziariamente, con l'uso di strutture o la concessione di mezzi strumentali, o con l'utilizzo di proprio personale a progetti specifici, interventi e iniziative dei soggetti di cui al comma 1. Tale contributo è deliberato dalla Giunta regionale, dietro parere tecnico dell'Ufficio di cui all'art. 10, sentito il Comitato di cui all'art. 9.

5 - Le richieste di contributi annui e di contributi sui progetti, interventi e iniziative sono inoltrate da parte dei soggetti di cui al comma 1 entro il 30 giugno di ogni anno. Tale termine non si applica ai progetti relativi a interventi di emergenza.

6 - Per la predisposizione dei progetti relativi agli interventi di cui alla presente legge, la Giunta regionale fornisce, attraverso i propri uffici e gli enti strumentali, l'opportuna assistenza tecnica agli enti locali, e agli altri soggetti di cui al comma 1 che ne facciano espressa richiesta.

7 - L'attività svolta all'estero o comunque al di fuori della sede di lavoro da personale della regione, degli Enti locali e degli Enti regionali comporta il relativo trattamento di indennità.

Art. 4 - Programmazione annuale degli interventi
1 - Il programma annuale comprendente gli interventi che si intendono attivare nell'anno seguente ai sensi della presente legge, è presentato dalla Giunta Regionale entro il 30 Ottobre di ogni anno all'approvazione dell'Assemblea Regionale. Il programma comprende una voce previsionale relativa agli interventi di urgenza non programmabili.

2 - Il piano annuale tende particolarmente a valorizzare, mobilitare, coordinare e aggregare risorse ed energie presenti sul territorio regionale all'interno di progetti riguardanti i settori di competenza della Regione.

3 - Il programma quantifica, per la parte di competenza regionale, le spese relative agli interventi ed indica le coperture a carico sia dei capitoli di bilancio relativi alle leggi di settore, sia dei capitoli di bilancio iscritti appositamente per la presente legge.

4 - Entro il mese di febbraio di ciascun anno, la Giunta Regionale presenta all'Assemblea Regionale una relazione sullo stato di attuazione del piano dell'anno precedente e su quello in corso di esecuzione.

Art. 5 - Attività culturali e di informazione
1 - La Regione promuove e sostiene iniziative culturali, di ricerca, di informazione e studio sui temi della pace e della cooperazione internazionale.

2 - La Regione promuove la diffusione, in particolare nelle scuole, dei risultati delle ricerche e dei materiali didattici prodotti. Nell'ambito di tali attività, potranno essere previsti, secondo le disposizioni impartite dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, scambi giovanili, viaggi e soggiorni residenziali di conoscenza.

3 - La giunta Regionale, d'intesa con le Autorità competenti, sostiene altresì attività di aggiornamento degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, in materia di pedagogia e didattica della pace, di gestione e risoluzione non violenta dei conflitti, di teoria dello sviluppo durevole ed ecosostenibile, di diritti umani e di eque relazioni internazionali.

Art. 6 - Archivio Regionale di Documentazione - Osservatorio Interregionale
1 - E' istituito, presso la Presidenza della Giunta regionale, l'Archivio regionale di documentazione sulla cooperazione internazionale e sull'educazione allo sviluppo per la raccolta, la sistemazione, la diffusione di studi, ricerche, pubblicazioni, audiovisivi e altro materiale multimediale sui paesi terzi, il censimento delle organizzazioni non governative riconosciute, delle associazioni di volontariato operanti sul territorio regionale negli ambiti della presente legge e delle attività indirizzate alla cooperazione internazionale e alla cooperazione allo sviluppo.

2 - Un'apposita sezione dell'archivio è dedicata alla condizione della donna nei paesi terzi.

3 - L'archivio è aperto al pubblico e opera anche in collegamento con altre banche dati di settore.

4 - Per la realizzazione dell'Archivio la Regione può avvalersi della collaborazione di enti pubblici e di istituti e centri di documentazione nazionali ed internazionali specializzati in materia.

5 - Per lo svolgimento di funzioni sia di banca dati che di supporto operativo, la Regione aderisce

all'Osservatorio Interregionale sulla Cooperazione allo Sviluppo

Art. 7 - Iniziative di formazione
1 - La giunta regionale favorisce, anche tramite convenzioni con Enti ed istituti presenti sul territorio regionale, la formazione di:

  • formatori per i soggetti che operano nelle materie disciplinate dalla presente legge
  • cittadini italiani disponibili ad operare come volontari nei paesi destinatari degli interventi
  • cittadini di paesi terzi in funzione del loro impiego in attività di cooperazione internazionale
  • immigrati da paesi terzi, per il loro coinvolgimento nelle attività di cooperazione e per favorirne il reinserimento nei loro paesi d'origine


2 - La Regione istituisce borse di studio in favore di giovani residenti nell'isola o figli di emigrati siciliani all'estero ovvero giovani provenienti da Pesi terzi, iscritti in Università aventi sede nella Regione, che svolgano tesi di laurea finalizzate alla migliore conoscenza dei temi della cooperazione allo sviluppo e della collaborazione internazionale o all'individuazione di possibili iniziative da attuarsi ai sensi della presente legge.

3 - Il numero, l'ammontare e le modalità di erogazione delle borse di studio sono determinati annualmente dalla Giunta regionale in sede di elaborazione del programma di cui all'art.4, su proposta dell'Assessore per la Pubblica Istruzione.

Art. 8 - Interventi straordinari
1 - La Giunta Regionale, al verificarsi degli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, u.c., è autorizzata ad assumere spese per interventi straordinari a favore delle popolazioni colpite, previa consultazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero degli Affari esteri.

2 - Gli interventi previsti al comma precedente, nonché le modalità per la loro attuazione sono deliberati dalla Giunta regionale, previa intesa con l'autorità statale, anche ai sensi dell'articolo 11 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 o su richiesta di organismi internazionali delle Nazioni Unite e dell'Unione Europea.

3 - L'intervento regionale consiste in:

  • raccolta di fondi, con la promozione di pubbliche sottoscrizioni di denaro da far affluire su apposito capitolo di bilancio;
  • fornitura, anche tramite organizzazioni idonee allo scopo, di materiali di prima necessità, di attrezzature e di generi di conforto
  • assistenza sanitaria e ospedaliera alle persone che, per gli effetti degli eventi di cui al comma 1, sono ospitate in Sicilia, e accoglienza di eventuali accompagnatori, purchè regolarmente autorizzati alla permanenza sul territorio italiano;
  • collaborazione tecnica, anche mediante l'invio di personale regionale e eventuale coordinamento delle risorse umane messe a disposizione da associazioni, istituti, enti pubblici e privati;
  • raccolta e diffusione di informazioni sulle azioni di aiuto e di emergenza organizzate da soggetti presenti nella regione nonché azioni finalizzate al loro raccordo con le richieste e le iniziative dell'Amministrazione statale e degli organismi internazionali;
  • sostegno alle iniziative degli organismi internazionali delle Nazioni Unite o dell'Unione Europea;
  • sostegno a progetti predisposti da enti, associazioni e comitati aventi sede nella regione che operano per le finalità di cui alla presente legge.


4 - Gli interventi di cui al presente articolo sono attuati di norma con la collaborazione di Comuni, Province e comunità locali, enti, organizzazioni non governative e associazioni, nonché se del caso con l'utilizzo di risorse e di fondi messi a disposizione da parte dei medesimi. La realizzazione degli interventi può essere affidata in parte o in tutto a tali soggetti.

5 - Per interventi indifferibili e urgenti il Presidente della Giunta regionale, sentite le competenti autorità statali, è autorizzato ad effettuare spese fino alla concorrenza della somma di lire 100.000.000, dando tempestiva comunicazione alla Giunta e all'Assemblea regionale delle iniziative assunte.

6 - Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi regionali di cui al presente articolo, la Giunta Regionale individua annualmente un apposito gruppo di lavoro costituito da proprio personale. La Regione, per l'attuazione degli interventi previsti stabilisce intese preventive con le Aziende Sanitarie Locali.

Art. 9 - Comitato tecnico - scientifico.
1 - Presso la Presidenza della Regione è istituito un Comitato tecnico - scientifico quale organo di consulenza e proposta per gli interventi previsti dalla presente legge.

2 - Il Comitato, presieduto dall'Assessore con delega alla Cooperazione Internazionale o suo delegato, è composto dallo stesso più 4 esperti, di cui due designati dalle rappresentanze dei Comuni e delle Province, uno designato d'intesa tra le Università aventi sede nel territorio, uno designato dalle organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della normativa statale e aventi sedi operative nel territorio della regione. Il Comitato è validamente costituito con la nomina di almeno 3 membri.

3 - Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa. I Componenti del Comitato durano in carica tre anni, possono essere riconfermati e sono sostituibili in qualsiasi momento.

4 - Ai componenti il Comitato sono attribuiti gettoni di presenza stabiliti dal regolamento di attuazione della presente legge.

5 - Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto, in relazione ad argomenti specifici, funzionari della Regione o esperti esterni, imprenditori e organizzazioni di immigrati.

6 - Le funzioni di supporto al Comitato sono svolte dall'Ufficio Tecnico operativo di cui al successivo articolo 10.

7 - Il Comitato svolge i seguenti compiti:

  • esprime parere obbligatorio sui programmi predisposti dalla Giunta nell'ambito della presente legge e sul rapporto annuale di attività;
  • svolge funzioni consultive e propositive in ordine all'attuazione della attività di cooperazione, e funzioni di collegamento con i competenti organi statali, vigilando sulla rispondenza delle attività regionali alle linee guida e agli orientamenti predisposti a livello nazi0nale;
  • esprime parere obbligatorio sulle iniziative proposte nell'ambito della cooperazione internazionale di imprese e tra imprese, di cui all'articolo 12;
  • esprime parere su ogni altra questione richiesta dalla Giunta regionale e dall'Assemblea regionale in materia di cooperazione allo sviluppo;
  • propone, nell'ambito degli indirizzi programmatici definiti dai competenti organi previsti dalla vigente legislazione statale, le priorità geografiche e settoriali degli interventi di cooperazione. Gli interventi dovranno essere coerenti con i programmi di sviluppo autonomamente definiti dai Paesi destinatari;
  • sovraintende alle attività e alla gestione dell'Archivio regionale di cui all'art. 6.


Art. 10 - Ufficio Tecnico Operativo - Consulenti
1 - Presso la Giunta regionale è istituito con personale dipendente della regione o distaccato da enti locali ed enti strumentali un ufficio operativo che assolve a funzioni di supporto tecnico per l'attività e i compiti del Comitato Tecnico Scientifico, assicura la sua collaborazione con gli enti locali e gli altri soggetti impegnati nella cooperazione, predispone gli atti deliberativi della Giunta Regionale e cura l'istruttoria tecnica dei progetti trasmessi alla Giunta regionale e delle domande di contributi di cui all'art. 3.

2 - Fanno parte dell'Ufficio:

  •       un dirigente economista
  •       un funzionario agronomo
  •       un funzionario esperto in campo sociale
  •       un funzionario ingegnere
  •       un funzionario esperto in tutela dei diritti umani e promozione del ruolo della donna
  •       un istruttore amministrativo
  •       un esecutore operatore di videoterminali
  •       un esecutore amministrativo


3 - Il dirigente dell'Ufficio svolge le funzioni di segretario del Comitato Tecnico Scientifico.

4 - La presidenza della Regione può avvalersi, nell'ambito delle finalità della presente legge, di consulenze retribuite a tempo determinato o su incarichi specifici, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione.

Art. 11 - Forum annuale
1 - L'assemblea regionale promuove un forum annuale per un confronto sugli indirizzi programmatici e sullo stato di attuazione della legge, al quale partecipano tutti i soggetti istituzionali, pubblici, privati, di volontariato, che operano negli ambiti della presente legge.

2 - Il forum è convocato entro 60 giorni dalla presentazione all'Assemblea Regionale della relazione annuale.

3 - Anche su richiesta di più istituzioni, enti o associazioni, l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea regionale può convocare sessioni straordinarie del forum stesso, eventualmente sotto forma di gruppi di lavoro specifici, o tavoli di coordinamento delle attività svolte dai soggetti attive nella cooperazione in un singolo paese terzo.

Art. 12 - Iniziative per favorire la partecipazione delle imprese ad attività di cooperazione e di collaborazione internazionale.
1 - La regione favorisce, attraverso iniziative di informazione e di consulenza, la predisposizione di progetti di fattibilità e la loro realizzazione, al fine di consentire il trasferimento ai paesi terzi di sistemi e tecnologie appropriate, realizzate da imprese nell'ambito di programmi finanziati da organismi internazionali e dall'Unione Europea.

2 - Tali iniziative possono essere svolte dagli enti strumentali della Regione in collaborazione con associazioni ed istituti pubblici e privati di carattere regionale, tramite la stipula di convenzioni.

3 - la Presidenza della Regione propone all'Assemblea regionale un programma triennale di interventi nell'ambito della cooperazione internazionale di imprese e tra imprese, al fine anche di favorire la formazione di imprese a capitale misto italiano e dei paesi terzi, soprattutto dell'area mediterranea.

4 - Le iniziative proposte nell'abito del programma di cui al comma precedente devono tener conto dei principi generali della cooperazione internazionale allo sviluppo, dei principi dello sviluppo sostenibile e durevole, del rispetto dei diritti umani, dei diritti dei lavoratori e della tutela della manodopera minorile e femminile.

5 - Le imprese, aventi la loro sede principale in Sicilia, presentano le loro proposte al Comitato di cui all'art.9, che le trasmette alla presidenza della Regione accompagnandole con un parere obbligatorio.

Art. 13 - Collaborazione internazionale europea e mediterranea
1 - Nel rispetto delle norme internazionali, comunitarie e statali in materia, la Regione partecipa, promuovendone altresì la realizzazione ai progetti di cooperazione con altre regioni ed enti locali europei e mediterranei, con particolare riferimento ai progetti concordati nell'ambito dell'Associazione delle Regioni d'Europa, della Conferenza delle Regioni periferiche e marittime d'Europa, dell'accordo IMEDOC del 9 maggio 1995 e della Carta del Bacino del Mediterraneo.

2 - Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione effettua studi, organizza incontri, manifestazioni e altre iniziative di carattere istituzionale.

3 - I progetti di cooperazione di cui al comma 1 sono approvati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione parlamentare dell'Assemblea regionale competente in materia di politiche comunitarie e cooperazione internazionale e previo parere del Comitato di cui all'articolo 9.

Art. 14 - Regolamento di attuazione
1- Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale predispone un regolamento di attuazione, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

  • modalità di erogazione dei contributi previsti dalla presente legge;
  • funzionamento del Comitato Tecnico Scientifico di cui all'articolo 9;
  • funzionamento dell'Ufficio Tecnico di cui all'articolo 10
  • compensi ai componenti del Comitato Tecnico-scientifico e ai consulenti;
  • trattamento del personale regionale, degli enti locali e degli enti strumentali impiegato in attività di cooperazione internazionale;
  • funzionamento dell'Archivio regionale di Documentazione di cui all'articolo 6.


Art. 15 - Norma finanziaria
1 - Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede annualmente con legge di bilancio.

2 - Nel bilancio della regione sono istituiti i capitoli di bilancio in entrata e di spesa necessari alla gestione delle risorse previste per l’applicazione della presente legge. I contributi dello Stato, dell'Unione Europea e di Enti pubblici e le altre entrate destinate alla realizzazione delle attività previste dalla presente legge saranno allocati in bilancio con le relative leggi di bilancio.

3 - Per il primo anno di applicazione, l'onere della presente legge è calcolato in lire 1.000.000.000 a valere sul capitolo … del bilancio corrente.

 

 

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